FAQ – Domande ricorrenti

Non membri dell’UE/AELS

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Presupposti per il rilascio dei permessi

Vorrei impiegare un(a) giovane alla pari proveniente dal Messico (o da un altro Stato non membro dell'UE/AELS). A cosa devo prestare attenzione?
Il n. 4.4.11 delle istruzioni LStr n. 4.4.11 delle istruzioni LStr illustra in maniera chiara e concisa le principali disposizioni.

Con l'introduzione della nuova legge federale sugli stranieri, il 1° gennaio 2008, sono intervenuti i cambiamenti seguenti:
Possono essere ammessi impiegati alla pari provenienti da Stati terzi (p.es. USA, Canada, Tailandia ecc.) solo se il collocamento è avvenuto tramite un'agenzia autorizzata riconosciuta dalla seco. Sinora vi sono poche agenzie specializzate nel collocamento di giovani alla pari (p.es. Pro-Filia). Nel corso dell'anno dovrebbero tuttavia esserne create di nuove. Altra novità: possono essere collocati e autorizzati in qualità di impiegati alla pari esclusivamente giovani di età tra i 18 e i 25 anni.

Per l'assunzione di giovani alla pari provenienti da Stati dell'UE/AELS non è necessario il collocamento tramite un'agenzia. Nello spazio UE/AELS, inoltre, il limite d'età resta come sinora tra i 17 e i 30 anni. Una volta entrati in Svizzera, gli impiegati alla pari provenienti da Stati della vecchia UE o dell'AELS (p.es. Francia, Spagna, Inghilterra, Norvegia ecc.) devono semplicemente annunciare il loro arrivo presso le autorità di controllo degli abitanti del luogo di dimora e ottengono dopo presentazione del contratto di lavoro un permesso di dimora o un permesso di dimora di breve durata. Gli impiegati alla pari provenienti dai nuovi Stati dell'UE (p.es. Polonia, Slovacchia) soggiacciono invece come sinora all'obbligo del permesso di dimora, che devono sollecitare presso le competenti autorità cantonali  (elenco con indirizzi di contatto elenco con indirizzi di contatto).

 
Procedura

 
Sicurezza sociale (AVS/AI, LPP, LAINF ecc.)

 
Ricongiungimento familiare