Pene e sanzioni (estratto da differenti fonti giuridiche)

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Pene

Art. 115 LStr
Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione
1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:
a. viola le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera secondo l’articolo 5;
b. soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;
c. esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera;
d. entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (art. 7).


Art. 116 LStr
Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali
1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:
a. in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero;
abis.1 dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l’entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen;
b. procura un’attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;
c. facilita o aiuta a preparare l’entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d’entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o la zona di transito di un aeroporto svizzero.

Art. 117 LStr
Impiego di stranieri sprovvisti di permesso
1 Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relati-vo permesso, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2 Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 ed entro
cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino
a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.


Art. 118 LStr
Inganno nei confronti delle autorità
1 Chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 120 LStr
Altre infrazioni
1 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
a. viola l’obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza (art. 10–16);
b. senza il necessario permesso, cambia impiego o passa da un’attività lucrativa dipendente a un’attività lucrativa indipendente (art. 38);

Art. 10 LLN
1 Le autorità amministrative e giudiziarie applicano le sanzioni e i provvedimenti amministrativi conformemente alle disposizioni applicabili nel settore considerato.
2 Esse informano delle loro decisioni e sentenze passate in giudicato le autorità competenti per le sanzioni di cui all’articolo 13.

Art. 18 LLN
Contravvenzioni
Chiunque, intenzionalmente, ostacola o vanifica un controllo secondo gli articoli 6 e 7 oppure viola il suo obbligo di collaborazione secondo l’articolo 8 è punito con la multa. L’azione penale compete ai Cantoni.


Art. 19 LLN
Reati contro i doveri d’ufficio
Agli organi cantonali di controllo si applicano le disposizioni degli articoli 312 segg. del Codice penale 12 concernenti i reati contro i doveri d’ufficio.


Art. 39 cpv. 1 lett. b LC Infrazioni al collocamento o al prestito di personale
1 È punito con la multa sino a 100’000 franchi chiunque, intenzionalmente:


b. in qualità di collocatore o prestatore, colloca stranieri o li assume come lavoratori in violazione delle prescrizioni legali in materia di manodopera straniera.

Art. 12 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera
Disposizioni penali
1 Chiunque:
a. in violazione dell’obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false,
b. si oppone al controllo dell’autorità competente o lo impedisce in altro modo, è punito con una multa sino a 40’000 franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale1 commina una pena più grave.
2 In casi di lieve entità, l’autorità può prescindere dal perseguimento penale.
3 Chiunque, nella sua veste di datore di lavoro, non garantisce ai suoi lavoratori sistematicamente e per fine di lucro le condizioni minime menzionate nell’articolo 2, è punito con una multa sino a 1'000’000 di franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.

Sanzioni

Art. 64 LStr
Allontanamento senza formalità
1 Le autorità competenti allontanano senza formalità dalla Svizzera lo straniero che:
a. non è in possesso del permesso necessario;
b. durante un soggiorno in Svizzera che non necessita di un permesso, non adempie più le condizioni d’entrata (art. 5).


Art. 66 LStr
Allontanamento ordinario
1 Le autorità competenti allontanano dalla Svizzera lo straniero cui il permesso è negato o revocato o non è prorogato.


Art. 67 LStr
Divieto d’entrare in Svizzera
1 L’Ufficio federale può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che:
a. ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero;


Art. 80 OASA (definizione Violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici)
1 Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici:
a. in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità;


Art. 122 LStr
Sanzioni amministrative e assunzione delle spese
1 L’autorità competente respinge o accoglie solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non hanno diritto al rilascio di un permesso, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reitera-tamente la presente legge.
2 L’autorità competente può parimenti comminare tali sanzioni.
3 Le spese non coperte occasionate all’ente pubblico dal sostentamento, dall’infortunio, dalla malattia oppure dal viaggio di ritorno del lavoratore straniero non autorizzato a esercitare un’attività lucrativa sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che aveva l’intenzione di assumerlo.

Art. 13 LLN
Sanzioni nel settore degli appalti pubblici e degli aiuti finanziari
1 Se un datore di lavoro è condannato con sentenza passata in giudicato per inosservanza grave o reiterata dei suoi obblighi d’annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali o di stranieri, l’autorità cantonale competente lo esclude per cinque anni al massimo da futuri appalti pubblici a livello comunale, cantonale e federale oppure, per cinque anni al massimo, gli possono essere adeguatamente ridotti gli aiuti finanziari.
2 L’autorità cantonale competente comunica al SECO una copia della sua decisione.
3 Il SECO allestisce una lista dei datori di lavoro che, per decisione passata in giudicato, sono stati esclusi dagli appal-ti pubblici o cui gli aiuti finanziari sono stati ridotti. Tale lista è accessibile al pubblico.

Art. 9 sanzioni
Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera
2 L’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d può:
a. per lievi infrazioni all’articolo 2 e per infrazioni agli articoli 3 e 6, pronunciare una multa amministrativa sino a 5000 franchi; è applicabile l’articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;
b. per infrazioni all’articolo 2 che non sono di lieve entità, per infrazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 o per man-cato pagamento di multe passate in giudicato, vietare al datore di lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
c. addossare totalmente o parzialmente al datore di lavoro colpevole i costi dei controlli.
3 L’autorità che pronuncia una sanzione notifica all’autorità federale competente una copia della sua decisione. Quest’ultima autorità tiene un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata in giudicato. L’elenco è pubblico.