Aiuto sociale per rifugiati riconosciuti
Dal 1° ottobre 1999 ai Cantoni compete la concessione dell’aiuto sociale ai rifugiati riconosciuti. Il versamento e il calcolo delle prestazioni di aiuto sociale avviene in base al diritto cantonale. In virtù della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, per quanto riguarda l’aiuto sociale i rifugiati hanno il diritto di essere trattati alla pari della popolazione indigena. Inoltre il diritto federale statuisce che nel sostegno occorre tenere conto della situazione particolare dei rifugiati; va in particolare facilitata l’integrazione professionale e sociale.
La metà dei Cantoni ha affidato la direzione dei servizi sociali per i rifugiati riconosciuti a istituzioni di soccorso. Negli altri Cantoni sono competenti i servizi sociali dei Comuni oppure sono stati creati servizi sociali cantonali appositi.
La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese per l’aiuto sociale ai rifugiati riconosciuti. Nel 2009 i Cantoni hanno ricevuto un importo di fr. 55.80 al giorno (media svizzera) per ogni rifugiato assistito dall’aiuto sociale. Con questa somma forfettaria i Cantoni finanziano tutte le spese di allaggio, il sostegno, l’assistenza sanitaria ed eventuali altre necessità particolari dei rifugiati.
La Confederazione partecipa alle spese dei Cantoni per l’integrazione dei rifugiati riconosciuti
