Aiuto sociale per richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione

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L’aiuto sociale ai richiedenti l’asilo e alle persone ammesse provvisoriamente è di competenza dei Cantoni. La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese per l’aiuto sociale ai richiedenti l’asilo e alle persone ammesse provvisoriamente1) che vivono in Svizzera da meno di sette anni. Per ogni richiedente l’asilo o persona bisognosa di protezione assistita dall’aiuto sociale i Cantoni hanno ricevuto nel 2009 un importo di fr. 54.30.– al giorno (media svizzera). Con questa somma forfettaria il Cantone finanzia le spese di alloggio, l’assistenza, l’assicurazione malattia obbligatoria ed un’eventuale assistenza medica (p.es. cure dentali).

Le prestazioni di assistenza sono fornite dai Cantoni, dai Comuni o da terzi incaricati. I richiedenti d’asilo sono sistemati in parte in alloggi comuni e in parte – soprattutto se si tratta di famiglie – in appartamenti. L’ulteriore assistenza è fornita, per quanto possibile, in forma di prestazioni in natura. Laddove ciò non sia possibile, il sostegno è versato in forma pecuniaria.

Le prestazioni di aiuto sociale fornite ai richiedenti l’asilo e alle persone ammesse provvisoriamente sono di regola inferiori di circa il 20 percento rispetto a quelle versate ai cittadini svizzeri. Tali prestazioni si aggirano in media intorno ai 1200 franchi per persona e mese e comprendono le spese per alloggio, vitto, articoli di toeletta e articoli domestici, abbigliamento, fabbisogno personale e assistenza sanitaria.

La Confederazione partecipa alle spese dei Cantoni per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente.

 
1) Dall’introduzione dello statuto «persone bisognose di protezione» con la revisione totale della legge sull’asilo nel 1999, nessun gruppo ha usufruito della protezione temporanea.