Permesso B (permesso di dimora)
I dimoranti sono stranieri che soggiornano in Svizzera a lungo termine, per uno scopo ben determinato, esercitando o no un’attività lucrativa.
Di regola, la durata di validità del permesso di dimora per cittadini di Stati terzi è dapprima limitata a un anno. I permessi iniziali in vista di esercitare un’attività lucrativa possono essere rilasciati solo nel contesto dei contingenti massimi annui e tenuto conto dell articolo 20 LStr. Di norma, i permessi sono rinnovati di anno in anno a meno che sussistano motivi contrari al rinnovo (p.es. reati, dipendenza dalla pubblica assistenza, situazione sul mercato del lavoro). Solo in determinati casi sussiste un diritto garantito per legge al rinnovo del permesso annuale. Nella prassi, il permesso di dimora è di regola rinnovato se l’interessato ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. In questi casi non sussiste tuttavia un diritto vero e proprio alla proroga del permesso.
