Permesso L (per dimoranti temporanei)
I dimoranti temporanei sono stranieri che soggiornano temporaneamente in Svizzera, di solito per meno di un anno, ad uno scopo ben determinato, esercitando o no un’attività lucrativa.
I cittadini di Stati terzi ottengono il permesso per dimoranti temporanei per un soggiorno di un anno al massimo, purché non sia esaurito il contingente massimo fissato ogni anno dal Consiglio federale per i permessi destinati ai cittadini di Stati terzi. La durata di validità del permesso corrisponde a quella del contratto di lavoro. In via eccezionale, il permesso può essere prorogato fino a una durata complessiva di 24 mesi al massimo, purché il datore di lavoro resti invariato. Sono considerati soggiorni temporanei anche i tirocini di formazione o perfezionamento nella Svizzera. I permessi rilasciati a stranieri che esercitano un’attività lucrativa per un massimo di quattro mesi complessivi per anno civile non sono computati sui contingenti. I tirocinanti ottengono parimenti un permesso per dimoranti temporanei. La durata di validità del permesso è limitata a un anno e può essere prorogata in via eccezionale di ulteriori sei mesi.
I tirocinanti sono giovani tra i 18 e i 30 anni che, dopo aver terminato una formazione professionale, effettuano un soggiorno lavorativo in Svizzera a scopo di perfezionamento professionale o linguistico. Per i tirocinanti vigono regole particolari stabilite in speciali accordi. Essi sottostanno ad esempio a speciali contingenti massimi, mentre non sono soggetti alla priorità dei lavoratori indigeni.
