Documenti di viaggio per stranieri

Competenza
L'Ufficio federale della migrazione (UFM) è competente per rilasciare documenti di viaggio e visti di ritorno per stranieri sprovvisti di documenti conformemente all'Ordinanza del 27 ottobre 2004 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5).

Documenti di viaggio e visti di ritorno
L'UFM rilascia i seguenti documenti di viaggio:

  • Titolo di viaggio per rifugiati secondo la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
  • Passaporto per stranieri (apolidi riconosciuti secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi, e stranieri sprovvisti di documenti a beneficio di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C)
  • Certificato d'identità per richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione o persone ammesse provvisoriamente
  • Visto di ritorno per persone ammesse provvisoriamente in possesso di un documento di viaggio valido del loro Paese d'origine o di provenienza

Effetti giuridici
I documenti di viaggio rilasciati dall'UFM costituiscono dei documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Non provano né l'identità né la nazionalità del titolare.

Procedura
La persona che vuole ottenere un documento di viaggio deve presentarsi di persona presso il servizio cantonale degli stranieri competente. In caso di sostituzione di un documento di viaggio scaduto, quest'ultimo deve essere consegnato al servizio cantonale degli stranieri che lo trasmette in seguito all'UFM. Per quanto possibile, la domanda deve essere presentata presso il servizio cantonale degli stranieri sei settimane prima della scadenza della durata di validità del documento o del viaggio previsto. Una fotografia formato passaporto deve essere consegnata per consentire il rilascio del documento (v. criteri d'accettazione).

Perdita
È considerata come perdita la scomparsa di un documento di viaggio, incluso il furto o la distruzione completa. Il o la titolare del documento di viaggio deve segnalare la perdita al posto di polizia locale subito dopo averla constatata. Se la perdita avviene all'estero, deve essere segnalata alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera competente. Quest'ultima trasmette la dichiarazione di perdita all'UFM. Lo straniero o la straniera deve spontaneamente restituire il documento di viaggio dichiarato come perso non appena ne rientra di nuovo in possesso.

Emolumenti
Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolumento. Se si tratta di preparare una partenza o un'emigrazione definitiva in uno Stato terzo, il rilascio di un documento di viaggio è esonerato dall'obbligo dell'emolumento.
Gli emolumenti ammontano a :

per il rilascio di un documento di viaggio:

  • per adulto 100 franchi
  • per bambino 50 franchi

per l'iscrizione di un visto di ritorno:

  • per adulto 45 franchi 
  • per bambino 22 franchi

L'UFM riscuote un emolumento forfetario di 100 franchi per documento in caso di perdita o se il documento è divenuto inutilizzabile. Se è necessario procedere ad accertamenti approfonditi all'estero, l'UFM fattura le spese effettive corrispondenti. Le autorità cantonali di polizia degli stranieri possono riscuotere un emolumento di massimo 20 franchi quale copertura spese.

Durata di validità 
La durata di validità dei documenti di viaggio è stabilita come segue:

  • Titolo di viaggio per rifugiati: cinque anni
  • Passaporto per stranieri: cinque anni
  • Certificato d'identità: un anno
  • Visto di ritorno: al massimo un anno

La durata di validità del titolo di viaggio per rifugiati e del passaporto per stranieri rilasciati a bambini stranieri che non hanno ancora raggiunto l'età di tre anni al momento del rilascio del documento è limitata a tre anni. In determinati casi l'UFM può stabilire una durata di validità più breve, in particolare quando lo straniero possiede un permesso di dimora annuale o ha intenzione di eleggere il proprio domicilio in un altro Stato. La durata di validità dei documenti di viaggio non può essere prorogata. Allo scadere della durata di validità lo straniero può tuttavia richiedere il rilascio di un nuovo documento di viaggio.

Criteri d'accettazione delle fotografie
Al fine di garantire una riproduzione ottimale dell'immagine nel documento di viaggio, è necessario disporre di fotografie di buona qualità. Per quanto riguarda le fotografie utilizzate dall'UFM per il rilascio di documenti di viaggio devono essere rispettati i criteri definiti dall'Ufficio federale di polizia, concernenti il passaporto e la carta d'identità svizzeri.