Naturalizzazione ordinaria
Chiunque ha risieduto in Svizzera per 12 anni – gli anni tra il 10° e il 20° anno d'età contano doppio – può richiedere l'autorizzazione federale di naturalizzazione. Di norma, nelle domande di naturalizzazione ordinaria la Confederazione verifica unicamente se esistono delle informazioni a livello federale che possano precludere la naturalizzazione (esame della conformità all’ordine giuridico e dell’assenza di impedimenti connessi alla sicurezza interna od esterna della Svizzera). L’esame delle altre condizioni richieste (adempimento delle condizioni di residenza; integrazione; adeguamento agli usi e costumi svizzeri; adempimento delle obbligazioni nell’ambito delle esecuzioni e dei fallimenti, così come del pagamento delle imposte) è affidato all’apprezzamento dei cantoni e dei comuni (vedi rapporto dell’Ufficio federale della migrazione sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza del 20 dicembre 2005).
L'esame confederale di naturalizzazione avviene a tre livelli. L'autorizzazione federale di naturalizzazione è solo la "luce verde" della Confederazione all'acquisto della cittadinanza. I comuni e i cantoni possono prevedere dal canto loro condizioni proprie per quel che concerne la residenza e l'idoneità. La cittadinanza svizzera può essere concessa solo se il candidato ha ottenuto, oltre all'autorizzazione di naturalizzazione, anche la cittadinanza del comune e del cantone. Di regola non sussiste un diritto legale alla naturalizzazione nel comune o nel cantone.
| Richiedenti | Persone che risiedono in Svizzera da 12 anni |
| Inoltro della domanda | a seconda del Cantone, presso la
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| Competenza per la decisione |
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| Diritto di ricorso | di regola no |
| Condizioni a livello federale |
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| Condizioni a livello cantonale |
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| Condizioni a livello comunale |
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