Cittadini UE/AELS in Svizzera
Clausola di salvaguardia: contingenti per i cittadini dell’UE-171 e dell’UE-82 Il Consiglio federale ha deciso di invocare la clausola di salvaguardia prevista dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Dal 1° maggio 2013 proseguirà pertanto il contingentamento dei permessi B (della durata di cinque anni) per i cittadini degli otto Stati dell’Europa orientale membri dell’UE (UE-8). Il contingentamento dei permessi B sarà esteso dal 1° giugno 2013 ai cittadini degli Stati dell’UE-17 che svolgono attività lucrativa. La limitazione varrà per un anno. Il contingentamento concerne le persone che intendono assumere un impiego in Svizzera in virtù di un contratto di lavoro di durata uguale o superiore a un anno oppure indeterminata e che a tal fine sollecitano un permesso B, nonché le persone che si stabiliscono nel nostro Paese per svolgervi un’attività lucrativa indipendente.
1) L’UE-17 comprende gli Stati dell’Europa occidentale e meridionale: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia. 2) L’UE-8 comprende gli Stati seguenti: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. |
La libera circolazione delle persone con l'UE/AELS è introdotta gradualmente. I cittadini dei vecchi Stati dell'UE (UE-15) nonché di Cipro e Malta (UE-15 + Cipro e Malta = UE-17) e dell'AELS beneficiano della libera circolazione completa delle persone. Solo gli ultimi due Stati ad aver aderito all'UE (Bulgaria e Romania; UE-2) sottostanno ancora a un regime transitorio. Troverete uno scorcio della situazione nel documento seguente:
Se desiderate informazioni circostanziate (secondo lo scopo del soggiorno), favorite selezionare i fogli informativi sulla destra di questa pagina oppure il vostro Paese:
Il rilascio dei permessi incombe ai Cantoni. Se desiderate informazioni circostanziate sulle formalità amministrative relative al rilascio dei permessi (luogo di deposito della domanda, moduli da compilare, durata della procedura ecc.), favorite rivolgervi alle competenti autorità cantonali di cui troverete gli indirizzi al link seguente:
