Prescrizioni di notifica

 

1. Principio
Occorre distinguere tra persone straniere cui sono applicabili le disposizioni dell’Accordo di libera circolazione delle persone (ALC) e persone straniere cui si applicano unicamente le disposizioni del diritto svizzero in materia di stranieri.

 

2. Prescrizioni di notifica per persone che possono appellarsi all’ALC
Possono appellarsi alle disposizioni dell’ALC i cittadini di Stati dell’UE-25 e dell’AELS e, in certi casi, i cittadini dell'UE-2 (Bulgaria e Romania), nonché i cittadini di Stati terzi distaccati in Svizzera da una ditta con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS per effettuare prestazioni di servizio (esecuzione di mandati o appalti) di una durata massima di tre mesi o 90 giorni per anno civile. Prima del distacco, questi cittadini di Stati terzi devono essere stati ammessi a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare di uno Stato dell’UE o dell’AELS. Di regola tale condizione può essere considerata ossequiata qualora le persone interessate hanno risieduto in quello Stato da 12 mesi (art. 2 cpv. 3 OLCP).

Le disposizioni relative alla procedura di notifica (cfr. n. 2) vigono solo per persone che possono appellarsi all’ALC. Per i lavoratori dipendenti distaccati occorre inoltre osservare le disposizioni della legge e dell’ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (cfr. promemoria seco/UFM).

Tutte le altre persone straniere sottostanno alle disposizioni della legge federale sugli stranieri (LStr) e delle sue ordinanze d’esecuzione (OASA, OEV, OIntS, OEmol-LStr, OEAE).

 

3. Persone sottostanti all’obbligo di notificarsi (cittadini UE-25/AELS)
I cittadini dell’UE/AELS che esercitano un’attività lucrativa con assunzione d’impiego in Svizzera, le persone straniere distaccate da una società con sede nell’UE/AELS per effettuare una prestazione di servizio a titolo autonomo e i lavoratori dipendenti distaccati possono soggiornare in Svizzera tre mesi (prestatori di servizio: 90 giorni lavorativi) per anno civile senza permesso delle autorità competenti in materia di diritto degli stranieri (art. 5 cpv. 1 ALC e art. 6 cpv. 2 Allegato I ALC). Essi sottostanno tuttavia all’obbligo di notificarsi, conformemente alle prescrizioni dell’ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist). Tale obbligo è inoltre conforme alle disposizioni dell’ALC (art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC). Ciò a prescindere dal fatto che l'attività sia svolta ininterrottamente o a giorni.

I prestatori di servizio autonomi (p.e. consulenti aziendali, analisti economici, controller o informatici) e i lavoratori dipendenti distaccati (art. 17 lett. b Allegato I ALC) sono tenuti a notificarsi unicamente se esercitano attività lucrativa in Svizzera per oltre otto giorni per anno civile.

Per la salvaguardia del mercato del lavoro, sono escluse da tale regola le attività nei settori seguenti:

  • edilizia, genio civile e rami accessori dell’edilizia;
  • settore alberghiero e ristorazione;
  • lavori di pulizia in aziende o a domicilio;
  • servizio di sorveglianza e di sicurezza;
  • commercio ambulante (ad eccezione dei commercianti ambulanti che gestiscono un baraccone da fiera o un circo);
  • settore a luci rosse.

In questi rami d’attività la notifica deve avvenire sin dal primo giorno d’impiego, indipendentemente dalla durata dello stesso. L’esperienza ha infatti dimostrato che queste attività sottostanno a rischi di dumping salariale e di aggiramento delle prescrizioni vincolanti del diritto in materia di lavoro.

Anche in caso di assunzione d’impiego presso un datore di lavoro svizzero la notifica deve avvenire indipendentemente dalla durata dell’attività lucrativa (art. 12 cpv. 1 LStr).

 

4. Cittadini dell'UE-2
I cittadini dell'UE-2 (Romania e Bulgaria) sottostanno al massimo fino al 31 maggio 2016 a una regolamentazione transitoria. I cittadini Bulgari e Rumeni necessitano sin dal primo giorno di lavoro di un permesso di dimora e di lavoro per l'assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero. I prestatori di servizio (distaccati o indipendenti) sono parimenti soggetti ad autorizzazione se forniscono una prestazione in uno dei quattro settori specifici seguenti: edilizia, compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia, attività dei servizi connessi all'orticultura, pulizia industriale nonché sorveglianza e sicurezza. Negli altri settori di prestazioni detti generali, la procedura di notifica è applicata alle medesime condizioni previste per i cittadini dell'UE-25/AELS.

 

5. Prestazioni di servizio sottostanti all’obbligo del permesso
Le prestazioni di servizio nel settore del collocamento e del personale a prestito da parte di agenzie con sede all'estero come pure nel settore finanziario non sottostanno alla procedura di notifica qualora l’esercizio di tali attività in Svizzera necessiti un permesso e l’attività sottostia alla sorveglianza delle autorità (p.e. operazioni bancarie). In questi settori è sempre necessaria una domanda preliminare del permesso. Non vi è un diritto al rilascio del permesso (art. 22 cpv. 3 Allegato I ALC).

 

6. Prescrizioni per cittadini di Stati terzi
I cittadini di Stati terzi distaccati in Svizzera per una durata massima di tre mesi o 90 giorni per anno civile da una ditta con sede nell'UE/AELS (esecuzione di mandati o di contratti d'appalto) sottostanno alle disposizioni dell'ALC e vanno notificati alle condizioni suindicate. Se sono distaccati in Svizzera per la prima volta, i cittadini di Stati terzi devono essere stati ammessi da almeno 12 mesi in uno Stato dell'UE/AELS. 

Gli altri cittadini di Stati terzi che desiderano effettuare una prestazione in Svizzera in uno dei settori di prestazione detti generali, senza assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero, per una durata di al massimo otto giorni per anno civile, non soggiacciono né all'obbligo di notifica né a quello del permesso. Le attività nel settore dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell’edilizia, nel settore alberghiero e della ristorazione, dei lavori di pulizia, del servizio di sorveglianza e di sicurezza sottostanno all'obbligo del permesso sin dal primo giorno d'attività a prescindere dalla durata della stessa.

I cittadini di Stati terzi che entrano in Svizzera per assumere un impiego presso un datore di lavoro svizzero (assunzione d'impiego in Svizzera) necessitano come sinora, per poter entrare e per il regolamento del soggiorno, di un'assicurazione del permesso di dimora oppure di un visto che li autorizzi ad assumere un impiego. L'attività può iniziare solo previo rilascio del permesso (art. 12 cpv. 1 LStr).