Di che si tratta?

 

Cittadini dell’UE-25/AELS (UE-15, Cipro e Malta, UE-8, AELS)

I cittadini dell’UE-25/AELS e i lavoratori distaccati in Svizzera da imprese o società con sede in uno Stato dell’UE-25/AELS non abbisognano più di un permesso per soggiorni in vista di svolgere un’attività lucrativa di durata inferiore a tre mesi o 90 giorni effettivi per anno civile. Queste persone continuano tuttavia a soggiacere all'obbligo di notifica.

Un lavoratore distaccato che non è cittadino di uno Stato dell’UE/AELS bensì di uno Stato terzo è autorizzato a fornire una prestazione in Svizzera solo se, prima del distacco, è stato ammesso sul mercato del lavoro regolare di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS da almeno 12 mesi. La procedura è descritta in maniera circostanziata nelle istruzioni OLCP.

I cittadini dell’UE-25/AELS e i lavoratori distaccati sono tenuti a notificarsi prima dell’inizio dell’attività in Svizzera. Di regola la notifica è effettuata dal datore di lavoro. La notifica va effettuata mediante un modulo ufficiale disponibile in linea.

Per i soggiorni più lunghi occorre come in passato un titolo di soggiorno. La procedura è descritta in maniera circostanziata al capitolo 4 delle istruzioni OLCP.

 

Fino al massimo al 31 maggio 2016, l’ammissione sul mercato del lavoro dei cittadini dell'UE-2 è retta da una regolamentazione transitoria diversa da quella applicabile ai cittadini dell’UE-25/AELS.

Alle condizioni seguenti, il regime del permesso di dimora e di lavoro è parimenti mantenuto per i soggiorni inferiori a tre mesi o 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile:

  • Attività in uno dei quattro settori specifici, ovvero edilizia (compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia), attività dei servizi connessi all’orticultura, pulizia industriale nonché sorveglianza e sicurezza: i prestatori di servizio - lavoratori distaccati o indipendenti - devono essere in possesso sin dal primo giorno di lavoro di un permesso di breve durata UE/AELS. L’esercizio di un’attività lucrativa sottostà al rilascio di un siffatto permesso previo controllo delle condizioni salariali e lavorative nonché dell'esistenza di buone qualifiche professionali (cfr. capitolo 7 delle istruzioni OLCP).
      
  • In caso di assunzione d’impiego presso un datore di lavoro svizzero, i lavoratori dell'UE-2 devono essere in possesso di un permesso di dimora e di un permesso di lavoro sin dal primo giorno di lavoro, anche se l’attività dura meno di tre mesi (cfr. capitolo 5 delle istruzioni OLCP).

Per le prestazioni di servizio fornite nei settori generali, i cittadini dell'UE-2 non sottostanno a termini transitori; essi beneficiano del medesimo trattamento riservato ai cittadini dell’UE-25/AELS e devono osservare le disposizioni dell’ALC in materia di procedura di notifica. La notifica va effettuata mediante un modulo ufficiale disponibile in linea.

 
Modulo online e informazioni complementari