Advance Passenger Information (API)
Dati dei passeggeri di voli
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In virtù dell'articolo 104 LStr, l'UFM esige che le compagnie aeree comunichino, prima del decollo, i dati dei passeggeri (dati personali, dati relativi al documento di viaggio e al volo) di voli non Schengen selezionati e inoltra tali informazioni agli organi di controllo alla frontiera.
Nel lasso di tempo necessario al volo, questi ultimi possono procedere a primi accertamenti, tra cui se del caso anche la consultazione delle banche dati con une rilevanza per i controlli alla frontiera. Ciò concorre a migliorare il controllo alla frontiera e a lottare contro l’immigrazione illegale. I dati comunicati sono cancellati entro 24 ore dalla ricezione.
