La carta di soggiorno biometrica
Dall’associazione all’accordo di Schengen, intervenuta il 12 dicembre 2008, la Svizzera produce una nuova carta di soggiorno in formato carta di credito. Nel contesto dello sviluppo della carta di soggiorno, a partire dall’inizio del 2011 i dati biometrici saranno registrati su un microchip contenuto nella carta di soggiorno. L’introduzione della carta di soggiorno biometrica consente alla Svizzera di attuare uno sviluppo dell’acquis di Schengen e di allinearsi alla tendenza osservata a livello mondiale e che consiste nel ricorrere a tecniche moderne per migliorare la sicurezza dei titoli di soggiorno e evitare gli abusi. Come l’attuale libretto per stranieri, la nuova carta di soggiorno biometrica indica lo statuto in Svizzera dello straniero interessato e gli consente di circolare senza visto nello spazio Schengen, purché sia provvisto anche di un passaporto nazionale valido.
Un simbolo, che figura in alto a sinistra sul lato anteriore della carta, indica che il documento contiene un microchip su cui sono registrati dei dati biometrici. Invisibile, il microchip contiene due impronte ditigali e un’immagine del volto numeriche. I dati sono conservati per cinque anni, al solo scopo di consentire l’emissione di una nuova carta biometrica senza ulteriore registrazione dei dati biometrici. La carta di soggiorno biometrica risponde a severe norme di sicurezza vigenti a livello internazionale. I dati sono tutelati da una procedura d’accesso protetta e da una chiave elettronica. Le impronte digitali sono particolarmente tutelate. È impossibile localizzare o sorvegliare elettronicamente il microchip.
La carta di soggiorno biometrica è destinata ai cittadini di Stati non membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), nonché ai cittadini di Stati terzi che non possono appellarsi all’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Le categorie di carte di soggiorno restano invariate:
- permesso di soggiorno di breve durata (L),
- permesso di dimora (B),
- permesso di domicilio (C).
I cittadini degli Stati UE/AELS e i cittadini di Stati terzi che possono appellarsi all’Accordo sulla libera circolazione delle persone non possono ottenere la nuova carta di soggiorno. Questi stranieri continueranno a ricevere la carta di soggiorno nella forma attuale (documento cartaceo in un astuccio di plastica). Lo stesso vale per i titolari del permesso di dimora con attività lucrativa (permesso Ci), i frontalieri (permesso G), i richiedenti l’asilo (permesso N) e le persone ammesse provvisoriamente (permesso F).
Gli attuali permessi sprovvisti di dati biometrici restano validi fino alla loro scadenza. La nuova carta di soggiorno biometrica sarà prodotta solo quando sarà necessario rinnovare il vecchio permesso in quanto scaduto o in quanto i dati ivi contenuti devono essere modificati. La domanda per ottenere la carta di soggiorno biometrica e la procedura d’emissione sottostanno alle prescrizioni vigenti nel Cantone di domicilio. I dati biometrici sono rilevati dalla competente autorità del Cantone di domicilio. L’identificazione dell’interessato si fonda sul passaporto nazionale. La carta di soggiorno biometrica è prodotta in maniera centralizzata presso un’impresa specializzata ed è poi consegnata o trasmessa secondo le modalità attuali. L’emolumento della carta di soggiorno è suddiviso in tre emolumenti: uno per la procedura del permesso, uno per la produzione della carta di soggiorno e uno per la registrazione dei dati biometrici.
